Diocesi di Ventimiglia - San Remo
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNALI ECCLESIASTICI


Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Ventimiglia - San Remo

Curia Vescovile - Via C. Pisacane, 2 - 18038 SANREMO (IM)
Tel. (+39) 0184 505757 - Fax (+39) 0184 505753 

 

Orario:
Lunedì, mercoledì e venerdì  ore   9.30 - 12.00
  • Vicario Giudiziale: Don Claudio Bigarella
  • Difensore del Vincolo: Can. Vittorio Marteletti
  • Promotore di Giustizia: Can. Vittorio Marteletti
  • Notai: Can. Giacomo Simonetti, Can. Zeno Locatelli
 

Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure - Sezione di Albenga

La Sezione opera al servizio delle cause di Nullità del Matrimonio dei fedeli delle diocesi di Ventimiglia-San Remo e Albenga-Imperia
 
Curia Vescovile - Via Episcopio 5
17031 ALBENGA (SV)
Tel. (+39) 0182 50.050 - Fax (+39) 0182 51.440 

Orario:

Martedì ................ ore   9.30 - 12.30
Mercoledì .............. ore 14.30 - 17.30
Giovedì ................ ore 14.30 - 17.30
Sabato .............. ... ore 9.30 - 12.30

  • Giudice Istruttore:  Dott. Don BRUNO SCARPINO
  • Difensori del Vincolo: difensori del Tribunale Regionale
Prima consulenza per una eventuale causa di Nullità del Matrimonio: 
 
Dott. Don GIACOMO GATTI, riceve a Genova e, un giorno al mese, presso la Villa S. Giovanna d'Arco, a Sanremo, previo appuntamento al n. tel. 010 5302021.

  


COS'È  UNA  CAUSA  DI  NULLITÀ  DEL  MATRIMONIO

Molte le domande e le perplessità che sorgono spesso nelle persone. Ad esempio: 
-   la Chiesa insegna che il matrimonio è indissolubile, perché lo dichiara nullo?
-   come è possibile dichiarare nullo un matrimonio se ci sono dei figli?
-   il mio matrimonio è stato consumato, perché può essere ancora dichiarato nullo?
-   la Chiesa non vuole il divorzio, perché allora annulla i matrimoni?
Ed altri ancora possono essere gli interrogativi. Per questo invitiamo a contattare i consulenti del Tribunale Ecclesiastico (il servizio è gratuito) per ricevere informazioni chiare e complete, che rispondono alle necessità reali delle persone.
 
Innanzitutto, è bene chiarire che parliamo di un Matrimonio celebrato con Rito religioso, ossia parliamo del "Matrimonio Sacramento". Tra due battezzati cattolici, oppure un battezzato cattolico e una persona non cattolica, l'unico matrimonio pienamente valido è quello che ha le caratteristiche del Sacramento ecclesiale.
Trattandosi di un Sacramento, celebrato nelle forme previste dal Codice di Diritto Canonico, si comprende perché soltanto la Chiesa è competente, attraverso i suoi Tribunali, per valutare se quel Sacramento è stato celebrato e ricevuto validamente o meno.
Poiché i Fedeli che celebrano il Sacramento sono, allo stesso tempo, Cittadini, dall'unico Rito religioso sorgono anche, in forza del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, degli effetti puramente civili del Matrimonio, su cui si dispiega la competenza dello Stato. 
È necessario capire la differenza sostanziale che c'è tra "l'annullamento" civile, ossia il divorzio e la dichiarazione di "nullità" canonica del Matrimonio Sacramento.
L'annullamento, o divorzio, è la sentenza con cui si dichiara, da quel momento in poi, come inesistente il matrimonio ormai fallito. Senza pronunciarsi sulla validità o meno di quel matrimonio. Prima c'era e ora non c'è più. 
Diversa è la dichiarazione di nullità, che il Tribunale Ecclesiastico emette su un Sacramento che è stato celebrato davanti al Parroco e ai testimoni, ma il cui atto costitutivo, ossia il "consenso" espresso dai due coniugi, potrebbe non essere valido. In questo caso, la dichiarazione canonica di "nullità" prende atto pubblicamente, dopo averlo accertato, che quel matrimonio, in realtà, non è mai esistito. Non c'è adesso, perché non c'è mai stato: la cerimonia esteriore non aveva un vero contenuto. 
Questa possibilità è, purtroppo, più frequente di un tempo. Lo stile di vita e la mentalità di oggi sono tali, per cui è possibile che una persona celebri in maniera invalida il Sacramento del Matrimonio: ovvero senza conoscere integralmente le sue caratteristiche, oppure non accettandole totalmente, o senza essere pienamente consapevole e responsabile verso il grande passo che compie.

 

COME SI SVOLGE UNA CAUSA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

Chi inizia la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio (parte attrice), deve presentare, attraverso un Avvocato iscritto all'albo canonico, un esposto (libello) al Tribunale Ecclesiastico competente, indicando sinteticamente i fatti e le prove che, secondo lui, possono dimostrare che quel matrimonio va dichiarato nullo. L'altro coniuge (parte convenuta), non è obbligato a scegliersi un Avvocato. Specialmente se è anch'egli favorevole alla nullità. Nel caso che sia contrario, il bene pubblico del Matrimonio viene comunque tutelato dal Difensore del Vincolo, che ha il compito di opporre tutte le difficoltà obbiettive contro la dichiarazione di nullità proposta dalle parti.

Modalità di svolgimento della causa:

  1. Ammesso il libello, il Presidente del Collegio giudicante (ogni causa di nullità viene esaminata da tre Giudici), cita l'Avvocato della parte attrice, la parte convenuta e il Difensore del Vincolo per la concordanza del dubbio: si tratta di una breve seduta allo scopo di definire con precisione i motivi per i quali viene proposta la nullità. In tale seduta, oppure soltanto scrivendo al Tribunale, la parte convenuta dichiara le sue intenzioni, presenta l'eventuale elenco dei suoi testi e chiede al Presidente del Collegio giudicante tutte le informazioni che desidera avere.
  2. Inizia dopo la fase istruttoria. Si procede all'interrogatorio, in successive sedute separate, dei due Coniugi e di tutti i testi da loro indicati, nonché alla raccolta di altre prove utili. Se la causa lo richiede, si svolgerà anche una eventuale perizia d'ufficio.
    La deposizione delle parti e dei testi abitanti nel territorio delle Diocesi di Ventimiglia-SanRemo e di Albenga-Imperia, per loro comodità, avviene presso la Sezione di Albenga del Tribunale Regionale, invece di recarsi presso la Sede centrale, in Genova.
  3. Terminata la fase istruttoria, il Presidente del Collegio giudicante ordina la pubblicazione degli atti. Gli Avvocati e il Difensore del Vincolo hanno diritto di prendere visione di tutto quanto è emerso nell'istruttoria e di proporre eventuali nuove richieste. La parte convenuta (solo se ha deposto in causa e nel caso che non abbia un proprio Avvocato) ha la stessa facoltà.
  4. Terminata ogni indagine, si procede alla conclusione in causa. L'Avvocato della parte attrice, l'eventuale Avvocato della parte convenuta e il Difensore del Vincolo, dovranno studiare gli atti di causa e mettere in scritto tutte le motivazioni a favore o contro la nullità del Matrimonio in esame.
  5. Successivamente, gli atti di causa così completati vengono studiati dai tre Giudici del Collegio giudicante, i quali infine si riuniscono in seduta di voto, per decidere sulla causa di nullità. Dopo la decisione collegiale, uno dei Giudici scriverà la sentenza, la quale verrà notificata alle parti.
  6. Fermo restando il diritto delle parti e del Difensore del Vincolo di proporre Appello, l'eventuale sentenza di primo grado affermativa, è inviata d'ufficio al Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese (Torino - Via Arcivescovado 12) per il giudizio di Appello.