La Sezione opera al servizio
delle cause di Nullità del Matrimonio dei fedeli delle diocesi
di Ventimiglia-San Remo e Albenga-Imperia
COS'È UNA CAUSA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
Molte le domande e le perplessità che sorgono spesso nelle persone. Ad esempio:
- la Chiesa insegna che il matrimonio è indissolubile, perché lo dichiara nullo?
- come è possibile dichiarare nullo un matrimonio se ci sono dei figli?
- il mio matrimonio è stato consumato, perché può essere ancora dichiarato nullo?
- la Chiesa non vuole il divorzio, perché allora annulla i matrimoni?
Ed altri
ancora possono essere gli interrogativi. Per questo invitiamo a
contattare i consulenti del Tribunale Ecclesiastico (il servizio
è gratuito) per ricevere informazioni chiare e complete, che
rispondono alle necessità reali delle persone.
Innanzitutto,
è bene chiarire che parliamo di un Matrimonio celebrato con Rito
religioso, ossia parliamo del "Matrimonio Sacramento". Tra due
battezzati cattolici, oppure un battezzato cattolico e una persona non
cattolica, l'unico matrimonio pienamente valido è quello che ha
le caratteristiche del Sacramento ecclesiale.
Trattandosi
di un Sacramento, celebrato nelle forme previste dal Codice di Diritto
Canonico, si comprende perché soltanto la Chiesa è
competente, attraverso i suoi Tribunali, per valutare se quel
Sacramento è stato celebrato e ricevuto validamente o meno.
Poiché
i Fedeli che celebrano il Sacramento sono, allo stesso tempo,
Cittadini, dall'unico Rito religioso sorgono anche, in forza del
Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, degli effetti
puramente civili del Matrimonio, su cui si dispiega la competenza dello
Stato.
È
necessario capire la differenza sostanziale che c'è tra
"l'annullamento" civile, ossia il divorzio e la dichiarazione di
"nullità" canonica del Matrimonio Sacramento.
L'annullamento,
o divorzio, è la sentenza con cui si dichiara, da quel momento
in poi, come inesistente il matrimonio ormai fallito. Senza
pronunciarsi sulla validità o meno di quel matrimonio. Prima
c'era e ora non c'è più.
Diversa
è la dichiarazione di nullità, che il Tribunale
Ecclesiastico emette su un Sacramento che è stato celebrato
davanti al Parroco e ai testimoni, ma il cui atto costitutivo, ossia il
"consenso" espresso dai due coniugi, potrebbe non essere valido. In
questo caso, la dichiarazione canonica di "nullità" prende atto
pubblicamente, dopo averlo accertato, che quel matrimonio, in
realtà, non è mai esistito. Non c'è adesso,
perché non c'è mai stato: la cerimonia esteriore non
aveva un vero contenuto.
Questa
possibilità è, purtroppo, più frequente di un
tempo. Lo stile di vita e la mentalità di oggi sono tali, per
cui è possibile che una persona celebri in maniera invalida il
Sacramento del Matrimonio: ovvero senza conoscere integralmente le sue
caratteristiche, oppure non accettandole totalmente, o senza essere
pienamente consapevole e responsabile verso il grande passo che compie.
COME SI SVOLGE UNA CAUSA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
Chi inizia la causa per ottenere
la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio (parte
attrice), deve presentare, attraverso un Avvocato iscritto all'albo
canonico, un esposto (libello) al Tribunale Ecclesiastico competente,
indicando sinteticamente i fatti e le prove che, secondo lui, possono
dimostrare che quel matrimonio va dichiarato nullo. L'altro
coniuge (parte convenuta), non è obbligato a scegliersi un
Avvocato. Specialmente se è anch'egli favorevole alla
nullità. Nel caso che sia contrario, il bene pubblico del
Matrimonio viene comunque tutelato dal Difensore del Vincolo, che ha il
compito di opporre tutte le difficoltà obbiettive contro la
dichiarazione di nullità proposta dalle parti.
Modalità di svolgimento della causa:
-
Ammesso il libello, il
Presidente del Collegio giudicante (ogni causa di nullità viene
esaminata da tre Giudici), cita l'Avvocato della parte attrice, la
parte convenuta e il Difensore del Vincolo per la concordanza del
dubbio: si tratta di una breve seduta allo scopo di definire con
precisione i motivi per i quali viene proposta la nullità. In
tale seduta, oppure soltanto scrivendo al Tribunale, la parte convenuta
dichiara le sue intenzioni, presenta l'eventuale elenco dei suoi testi
e chiede al Presidente del Collegio giudicante tutte le informazioni
che desidera avere.
-
Inizia dopo la fase
istruttoria. Si procede all'interrogatorio, in successive sedute
separate, dei due Coniugi e di tutti i testi da loro indicati,
nonché alla raccolta di altre prove utili. Se la causa lo
richiede, si svolgerà anche una eventuale perizia d'ufficio.
La deposizione delle parti e dei testi abitanti nel territorio delle
Diocesi di Ventimiglia-SanRemo e di Albenga-Imperia, per loro
comodità, avviene presso la Sezione di Albenga del Tribunale
Regionale, invece di recarsi presso la Sede centrale, in Genova.
-
Terminata la fase
istruttoria, il Presidente del Collegio giudicante ordina la
pubblicazione degli atti. Gli Avvocati e il Difensore del Vincolo hanno
diritto di prendere visione di tutto quanto è emerso
nell'istruttoria e di proporre eventuali nuove richieste. La parte
convenuta (solo se ha deposto in causa e nel caso che non abbia un
proprio Avvocato) ha la stessa facoltà.
-
Terminata ogni indagine, si
procede alla conclusione in causa. L'Avvocato della parte attrice,
l'eventuale Avvocato della parte convenuta e il Difensore del Vincolo,
dovranno studiare gli atti di causa e mettere in scritto tutte le
motivazioni a favore o contro la nullità del Matrimonio in
esame.
-
Successivamente, gli atti di
causa così completati vengono studiati dai tre Giudici del
Collegio giudicante, i quali infine si riuniscono in seduta di voto,
per decidere sulla causa di nullità. Dopo la decisione
collegiale, uno dei Giudici scriverà la sentenza, la quale
verrà notificata alle parti.
-
Fermo restando il diritto
delle parti e del Difensore del Vincolo di proporre Appello,
l'eventuale sentenza di primo grado affermativa, è inviata
d'ufficio al Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese (Torino - Via
Arcivescovado 12) per il giudizio di Appello.