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Compiti dell'Ufficio
L’Ufficio per i Beni Culturali ecclesiastici e l’Edilizia di Culto è stato istituito a seguito dell’Intesa tra Ministero per i Beni Culturali e Conferenza Episcopale italiana siglata nel 1996, in riferimento alla normativa canonica e civile in materia di beni culturali, allo scopo di offrire un valido supporto al Vescovo, agli organismi diocesani interessati ed alle parrocchie nello svolgimento delle seguenti attività:
a) svolge “funzioni di consulenza, coordinamento, promozione e controllo di quanto attiene alla tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali”, con particolare attenzione all’arte destinata all’uso liturgico, coadiuvato dalla Commissione per i Beni Culturali e in rapporto, per quanto di competenza, con l’Ufficio Amministrativo Diocesano;
b) provvede a istruire, in collaborazione per quanto di competenza con l’Ufficio Amministrativo Diocesano, le pratiche relative a:
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- autorizzazioni per interventi di restauro da condurre sui beni mobili e immobili di interesse storico artistico;
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- autorizzazioni per i prestiti e gli spostamenti di beni culturali;
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- autorizzazioni per riprese fotografiche, audio e video da effettuarsi nelle chiese;
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- autorizzazioni per costruzione di nuovi edifici di culto o legati alle esigenze pastorali;
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- autorizzazioni per la messa a norma di impianti;
sentita la Commissione per l’Arte Sacra e i Beni Culturali nei casi previsti; sempre con riferimento alle domande presentate all’Ufficio e soggette ad autorizzazione da parte del Vescovo o dell’Ordinario
- segue inoltre i procedimenti di verifica di interesse culturale sui beni mobili ed immobili
c) in collaborazione con l’Ufficio Amministrativo diocesano, :
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coordina l’attività delle parrocchie relativa alla formazione del catasto diocesano e all’accertamento patrimoniale dei singoli enti
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segue la presentazione di domande di finanziamento alla CEI e agli enti pubblici competenti circa gli interventi relativi a beni culturali di proprietà di parrocchie;
d) nel quadro dell’Intesa tra la CEI e lo Stato italiano circa i beni culturali, cura, attraverso il Responsabile che riveste la funzione di Incaricato del Vescovo, i contatti e collabora con i competenti organi delle pubbliche amministrazioni, anche a nome delle parrocchie e degli enti;
e) mantiene i rapporti con gli enti locali, le associazioni e gli enti operanti nell’ambito dei beni culturali;
f) promuove “iniziative destinate alla formazione degli amministratori degli enti ecclesiastici e dei loro collaboratori, specie se volontari, e all’aggiornamento di quanti operano nel settore con una specifica competenza professionale;
g) mantiene costanti rapporti con gli organi equivalenti delle Diocesi liguri nell’ambito della Consulta regionale per i Beni Culturali ecclesiastici e con gli organismi competenti della CEI;
h) in collaborazione con le parrocchie interessate, enti gestore, cura sotto il profilo della progettazione, dello sviluppo, della valorizzazione la creazione di raccolte e musei parrocchiali, coordinandone l’attività;
i) collabora con i Responsabili dell’Archivio Storico Diocesano e della Biblioteca diocesana alla tutela e valorizzazione culturale dei beni archivistici e librari di proprietà della Diocesi, delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici;
l) cura, anche in collaborazione con i diversi Enti competenti, la redazione dell’inventario e del catalogo (dati e immagini), anche su supporto informatico, dei beni mobili ed immobili di interesse culturale delle parrocchie e degli altri enti.
Note sul restauro di beni mobili e immobili di proprietà degli enti ecclesiastici
sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
Si ricorda ai Reverendi parroci, ai rappresentanti delle Confraternite e Alle Rev.de Madri, ai Rev.di Padri degli Istituti religiosi, quali legali rappresentanti di parrocchie ed enti, l’obbligo di:
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segnalare ogni intervento manutentivo o di restauro prima della sua esecuzione all’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali ed al Consiglio per gli Affari Economici secondo l’apposita modulistica allegata alla presente.
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richiedere all’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali la necessaria autorizzazione per procedere al restauro degli edifici, degli altari, dei dipinti, delle statue, degli organi e di tutti gli arredi in essi contenuti (reliquiari, ostensori, turiboli, navicelle, pissidi, patene, busti, paramenti etc…) in quanto sottoposti a tutela a norma del Decreto legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
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richiedere al Consiglio per gli Affari Economici il relativo nulla osta ad effettuare la spesa prevista per l’intervento opportunamente documentata da un dettagliato piano di finanziamento che dovrà garantire la copertura degli oneri derivanti dallo stesso.
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la richiesta di autorizzazione deve essere corredata da un progetto redatto da un architetto abilitato alla professione (nel caso di edifici) o da un restauratore in possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/2000, dal DM 420/2001 e dal DLgs 42/2004 (in caso di beni mobili) e corredato da documentazione fotografica e relazione storica sul bene. Sarà compito dell’Ufficio Beni Culturali, per quanto di sua competenza, esprimere il proprio parere sulla correttezza e fattibilità dell’intervento e provvedere ad inoltrare la pratica alle Soprintendenze competenti.
Tale prassi - relativamente all’ottenimento del nulla osta da parte delle Soprintendenze competenti - è regolata:
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dall’Intesa fra la CEI e lo Stato italiano (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) siglata il 13 settembre 1996, che prevede la collaborazione e un proficuo scambio di informazioni in materia di beni ecclesiastici tra i soggetti firmatari e riconosce allo Stato il compito di tutela;
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dal già citato Decreto legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che indica quali sono i beni culturali (artt. 10 e 12, c. l.), ne prevede la vigilanza (art. 18) da parte dello Stato e prevede l’autorizzazione ministeriale per gli interventi edilizi in ottemperanza agli art. 21 e 22; regola le misure di conservazione (art. 29 commi 4 e 5), decreta gli obblighi conservativi (art. 30) e l’inalienabilità dei beni (art. 54).
Si ritiene opportuno richiamare quanto appena detto, ricordando ai destinatari della presente comunicazione che la mancata ottemperanza alle norme sopra indicate comporta l’applicazione di sanzioni penali e pecuniarie previste dalla Parte Quarta D. Lgs 42/2004 ed in particolare dall’art. 169.
Verifica d'interesse culturale
Note generali
Il procedimento di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili e mobili di proprietà di enti ecclesiastici è previsto dall’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio noto come Codice Urbani (DLgs42/2004 e successive modifiche), entrato in vigore il 1° maggio del 2004, e costituisce il presupposto all’alienazione e agli interventi di conservazione sui beni di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro (categoria in cui rientrano per definizione tutti gli enti ecclesiastici: Diocesi, parrocchie, istituti per il sostentamento del clero, istituti religiosi, ...) che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquant’anni.
Con decreto del 25 gennaio 2005 (pubblicato sulla GU n. 28 del 4.02.2005) il Ministero ha fissato i termini di applicazione del provvedimento che è stato accolto anche dalla Conferenza Episcopale Italiana con un accordo sottoscritto tra il Dipartimento per i Beni Culturali e paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito MIBAC) e l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI, siglato l’8 marzo 2005, cui hanno aderito anche la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), l’Unione Superiori Maggiori d’Italia (USMI) e la Conferenza Italiana Istituti secolari (CHS). Ministero e CEI hanno poi diramato proprie circolari (rispettivamente, circolare del Dipartimento per i Beni Culturali e paesaggistici del 15 marzo 2005, DIP2452 e circolare CEI n°4 del 14 marzo 2005) per precisare ulteriormente modalità e tempistiche della pratica di verifica.I documenti sopra citati sono disponibili sul sito www.chiesacattolica.it : selezionando da Uffici CEI - Beni Culturali Ecclesiastici verrà visualizzata la pagina dell’ufficio dove è presente il collegamento a VERIFICA.
Quando è necessario avviare la verifica di interesse
Ricordiamo ai legali rappresentanti delle parrocchie e degli altri enti interessati dalla norma appena richiamata che occorre avviare il procedimento di verifica di interesse presso l’Ufficio Beni Culturali diocesano con largo anticipo prima di procedere ad interventi di manutenzione straordinaria (restauro) ed alienazione a qualunque titolo (anche per stipula di mutui bancari) di beni immobili. Per quanto riguarda quest’ultimo punto si ricorda che l’iter di verifica può dare esito ad una dichiarazione da parte della Direzione Regionale del MIBAC di "non interesse" del bene oppure ad un decreto di vincolo sul bene stesso. Entrambe le dichiarazioni scritte sono fondamentali per la stipula presso il notaio dell’atto di alienazione e poichè l’intera procedura richiede almeno 120 giorni di tempo da parte del MIBAC deve essere avviata presso l’Uffiicio Beni culturali Diocesano con ragionevole previsione. Inoltre, in caso di dichiarazione di vincolo, per alienare l’immobile dovrà essere richiesta ulteriore autorizzazione al MIBAC.
Allo stato attuale, invece, non esiste alcun accordo tra Ministero per i beni e le Attività Culturali e l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI per quanto riguarda l’avvio della medesima procedura sui beni mobili,per i quali devono comunque essere richieste tramite l’Ufficio Beni Culturali le autorizzazioni ad effettuare restauri, trasferimenti ed alienazioni alla competente Soprintendenza. Tuttavia è bene che i parroci sappiano che in caso di richiesta contributi a fondazioni bancari o altri enti che facciano richiesta tra la documentazione da esibire del decreto di vincolo sul bene, non è possibile avviare la procedura di verifica corrispondente che dà esito, in caso di accertato interesse storico artistico dell’opera, all’emanazione del decreto di vincolo.
Come avviare la procedura di verifica di interesse
Occorre innanzi tutto contattare l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi per una prima consulenza sulla pratica. Ogni ente deve incaricare un tecnico che proceda alla materiale redazione della pratica previo consulto con l’Ufficio che fornirà opportune indicazioni e la modulistica necessaria (appena possibile sarà pubblicata sulla pagina del sito diocesano dedicata all’ufficio). Tale procedura sarà notevolmente agevolata se la parrocchia o l’ente religioso avrà già provveduto alla ricognizione patrimoniale vivamente caldeggiata con apposita lettera lo scorso anno e richiamata in questa rivista.. Le pratiche devono essere consegnate all’Ufficio entro la metà del mese per potere consentire le opportune verifiche, l’immissione dati nel software CEi per l’invio informatico e cartaceo all’Icaricato Regionale e quindi al MIBAC, passaggio che di norma avviene attorno a fine mese.
L’iter prevede poi che il MIBAC, tramite la Direzione Regionale, dia esito entro 120 giorni alla richiesta inoltrata ma , soprattutto nei casi più complessi e di dichiarazione di vincolo, tale termine viene disatteso. E’ dunque utile tenere ben a mente la tempistica.
Allegati:
Accertamento patrimoniale - Catasto parrocchiale
Trascorsi ormai vent’anni dal riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, si rende necessaria una verifica patrimoniale per rendere più agevoli le pratiche amministrative riguardanti le alienazioni, le concessioni di mutui, le richieste di contributi ed i restauri da effettuare sui beni immobili di proprietà delle parrocchie.
Si consiglia vivamente i parroci che non lo abbiano ancora fatto, di procedere al più presto alla realizzazione di una “cartella” che raccolga tutte le informazioni utili a tal proposito, affidando l’incarico della sua compilazione ad un tecnico di fiducia, con il coinvolgimento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.
La cartella dovrà contenere almeno:
1 - elenco completo dei beni immobili posseduti da ciascun ente;
2 - visure catastali rilasciate dall’Ufficio tecnico erariale competente da cui risulti l’esatta e aggiornata identificazione catastale del bene e la corretta intestazione all’ente;
3 - stralci di mappa su cui rintracciare le proprietà indicate nella visura;
4 - planimetrie degli immobili (opzionale per edifici di culto);
5 - documenti attestanti la provenienza dei beni quali copia autentica dei relativi atti pubblici se esistenti (di donazione, eredità, legato, compravendita, etc…) e delle relative note di trascrizione (opzionale).
In particolare il tecnico dovrà prestare molta attenzione nel:
- verificare che i beni siano tutti intestati secondo la esatta dicitura pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale all’atto della costituzione dell’ente (i sistemi informatici sono allergici anche alla minima inesattezza) di cui si consegnerà copia al tecnico incaricato;
- controllare che nella “visura catastale” siano censiti tutti gli edifici e i terreni, constatando sul territorio se vi siano altri beni di proprietà, ma non censiti. In tal caso il tecnico verifichi l’intestazione ed eventualmente, dopo aver consultato l’ufficio di curia, regolarizzi l’intestazione;
In tale occasione sarà opportuno provvedere alla raccolta e conservazione presso la chiesa parrocchiale o altro luogo ritenuto idoneo delle chiavi di ciascun immobile (soprattutto se destinato al culto - come le piccole cappelle campestri), spesso in possesso di persone che, a vario titolo, dispongono dell’immobile - spesso senza neanche l’autorizzazione del parroco - e trattengono l’unico esemplare.
Il tecnico incaricato dal parroco, prima di iniziare il lavoro, deve mettersi in contatto con l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali: Arch. Piero Gonella (cell. 349 3008016) - per ogni chiarimento e per ricevere la nota si compilazione appositamente elaborata per consentirgli una indagine più efficace. Inoltre è possibile inviare o richiedere materiale all’Ufficio Beni Culturali all’indirizzo artesacra@ventimiglia.chiesacattolica.it.
Una copia della documentazione raccolta dovrà essere consegnata all’Ufficio per gli Affari Economici della Diocesi entro dicembre 2008.
Allegati:
L’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici rilascia le autorizzazioni per eseguire foto e video all’interno dei luoghi di culto diocesani, previa compilazione di una richiesta scritta disponibile in modulo.
Le autorizzazioni sono rilasciate per i seguenti scopi:
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uso studio privato
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uso tesi di laurea
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uso pubblicazione
Gli interessati di cui ai primi due punti sono tenuti:
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all’uso delle immagini in modo conforme al valore storico-artistico e religioso dei soggetti ripresi;
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a cedere all’Ufficio per i Beni Culturali un negativo e/o copia cartacea e/o copia digitale (acquisita ad alta risoluzione-formato Tiff) di ogni scatto effettuato;
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a cedere allo stesso Ufficio copia cartacea rilegata dello studio (articolo, tesi, saggio…) da conservare presso la Biblioteca diocesana;
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a garantire alla Diocesi il libero utilizzo delle foto consegnate;
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a rimborsare le eventuali spese di sorveglianza, consumi e ogni altro onere che graverà sul responsabile del bene;
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a contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti, una volta ottenuta l’autorizzazione.
Non è possibile pubblicare foto inserite all’interno di studi privati e tesi di laurea senza aver presentato esplicita domanda in tempo utile.
Per le pubblicazioni editoriali e/o all’interno di riviste locali oltre alla richiesta di autorizzazione e all’impegno di rispettare i punti sopra indicati è previsto il versamento dei diritti di riproduzione da concordare con l’Ufficio e il rilascio di due copie della pubblicazione.
Scarica il modulo di richiesta 
Le immagini delle opere e arredi trafugati dalle Chiese della nostra Diocesi negli ultimi quattro anni.
Ci troviamo purtroppo in stato d’emergenza nel nostro territorio per quanto riguarda i furti nei luoghi di culto.
Si suggeriscono alcuni accorgimenti che è opportuno applicare per arginare tali episodi, anche se possono sembrare banali:
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All’interno delle chiese o cappelle si eviti di lasciare oggetti facilmente asportabili (candelieri, tabernacoli mobili, carte gloria, croci, campanelle liturgiche, quadri, sculture o statue di valore storico-artistico, reliquiari, tovaglie ricamate a mano).
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Gli altari laterali dovrebbero risultare spogli anche per un motivo liturgico-pastorale.
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Gli oggetti siano scrupolosamente conservati in ambienti chiusi da serrature sicure, le cui chiavi siano in uso solo al parroco e a poche persone fidate e conosciute, meglio se fanno parte del consiglio parrocchiale per gli affari economici.
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Chi ha le chiavi delle chiese o delle sacrestie non è autorizzato ad aprire ad alcuno, se non con esplicita comunicazione del parroco.
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Si eviti di lasciare aperte le chiese dalla mattina alla sera senza la custodia necessaria.
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E’ opportuno che chi apre le chiese per una celebrazione saltuaria richiuda prontamente se non è assicurata la custodia.
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Alcuni Parroci hanno ottenuto una convenzione con il Comune di appartenenza per impiegare pensionati per farli partecipare a risolvere un problema che tocca tutta la collettività.
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Si provveda ad istallare in chiesa e nei locali adiacenti il sistema antifurto: quelli già presenti siano sempre in funzione e siano periodicamente controllati dai tecnici che curano la manutenzione. La Conferenza Episcopale Italiana eroga finanziamenti annuali per l’installazione. In alcuni casi è stato utile anticipare la somma, rimborsata con i fondi dell’8x1000: l’Ufficio dei beni culturali è a disposizione per consigli.
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Sarebbe opportuno che alcuni beni (dipinti, sculture, suppellettili) siano depositati in luoghi sicuri, qualora non vi siano i requisiti per la conservazione e la sicurezza, restando ferma la proprietà del bene e la possibilità di prelevarlo quando è necessario.
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I libri liturgici in disuso e il libri antichi potrebbero confluire nella Biblioteca del Seminario dove sono tutelati, conservati e valorizzati. Nelle schede dei libri depositati viene menzionata obbligatoriamente la provenienza.
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Si presti attenzione a chi fotografa nelle chiese senza autorizzazione, potrebbe trattarsi del primo passo per furti su commissione. Tale autorizzazione viene rilasciata dall’Ufficio Beni Culturali di concerto con il parroco dopo attenta valutazione delle reali motivazioni della campagna fotografica espresse dal richiedente su apposito modulo.
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Ogni volta che si presenta l’occasione di innalzare impalcature, interne ed esterne, per lavori di ristrutturazione (i furti a volte sono collegati a questo evento), chiedere alla ditta se ha l’assicurazione in caso di furti facilitati dal cantiere.
E’anche nostro compito fornire alle parrocchie suggerimenti, consulenze e sopralluoghi qualora richiesti, per tutelare il patrimonio. Solo tramite la valorizzazione, la conservazione, la conoscenza e la sicurezza si possono difendere i nostri beni, che sono una fondamentale testimonianza della storia, dell’arte e della fede di una comunità cristiana.
Modulistica da scaricare
Catasto parrocchiale
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Lettera di sollecito per la verifica patrimoniale dei beni immobili appartenenti agli enti parrocchia e realizzazione del relativo dossier inviata ai parroci nel marzo 2009 (word)
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Note per la realizzazione del dossier (word)
Riprese foto / video
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Richiesta di autorizzazione ad effettuare riprese fotografiche e video (pdf) (word)
Beni Artistici e Storici
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Richiesta di autorizzazione per il restauro di beni artistici e storici (word)
Archivio diocesano
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Richiesta di autorizzazione
alla
consultazione archivio diocesano e parrocchiale.
(word)
Verifica d'Interesse Culturale
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici – S.I.CEI Servizio Informatico
Verifica di Interesse Culturale dei Beni Immobile –
SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI DATI (pdf)
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